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Le organizzazioni fondatrici dell'Associazione svizzera per la genitorialità condivisa hanno presentato il progetto di legge per sancire la responsabilità genitoriale condivisa nel giugno 2007. Da allora, abbiamo perfezionato selettivamente questo progetto in dettagli specifici, senza alterarne i principi fondamentali.

Il testo legale è riportato di seguito. Spiegazioni dettagliate di ciascun paragrafo sono disponibili in questo documento.

In un'altra pagina, abbiamo raccolto per voi i principali argomenti a favore e contro l'affido condiviso

 

Testo legale
Regolamentazione legale della responsabilità genitoriale congiunta

La proposta di legge è composta dai seguenti nuovi articoli:

 

Articolo 297 del Codice civile svizzero (CC) Responsabilità genitoriale: Principio

1Indipendentemente dal loro stato civile, sia il padre che la madre sono ugualmente responsabili della cura e dell'educazione del figlio.

2Il tribunale può limitare o revocare l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di uno o di entrambi i genitori solo per motivi importanti e solo finché tali motivi sussistono.

3Un accordo di custodia preesistente deve essere adattato alla legge applicabile se un genitore lo richiede entro due anni dalla sua entrata in vigore.

Articolo 297a del Codice civile svizzero (CC) Responsabilità genitoriale: Attuazione

1Se i genitori non sono sposati, separati o divorziati, devono raggiungere un accordo sulla loro quota di cura, mantenimento ed educazione del figlio, nonché sulla futura risoluzione dei conflitti.

2I genitori tengono conto degli interessi del bambino e tengono conto dei suoi desideri in base alla sua età e maturità.

3I Cantoni disciplinano i dettagli della procedura e designano l'organismo che vigila sulla redazione dell'accordo.

4L'accordo diventa giuridicamente vincolante al momento della notifica all'autorità competente o mediante sentenza del tribunale.

 

Art. 297b del Codice civile svizzero (CC) Procedura di mediazione

1Se i genitori non riescono a raggiungere un accordo su questioni riguardanti l'assistenza al figlio, la distribuzione degli alimenti o altre decisioni importanti per il figlio, devono sottoporsi a una procedura di mediazione.

2I Cantoni garantiscono che il processo di mediazione si svolga in modo rapido e competente e predispongono i servizi necessari, tenendo conto della capacità finanziaria dei genitori.

 

Articolo 297c del Codice civile svizzero (CC): Mancanza di accordo

1Finché non si raggiunge un accordo sulla ripartizione della responsabilità genitoriale, il tribunale può regolamentare provvisoriamente questioni importanti.

2Entro due settimane dalla richiesta di un genitore, verrà presa una disposizione provvisoria.

3Se i genitori non riescono a mettersi d'accordo sulla portata dell'assistenza all'infanzia, entrambi i genitori devono provvedere alla metà dell'assistenza all'infanzia, a meno che non vi siano gravi motivi contrari.

4Il tribunale ascolta le parti interessate, tiene conto del loro comportamento nel procedimento di mediazione e decide su ulteriori dettagli nonché sulla ripartizione delle spese di mantenimento.

5Il tribunale è tenuto ad ascoltare personalmente il minore se lo ritiene necessario data la natura del caso e non vi sono motivi impellenti che lo impediscano. Il tribunale garantisce che l'udienza si svolga in modo adeguato all'età, al grado di maturità e alle circostanze del minore.

6Il tribunale può ordinare misure volte a promuovere una soluzione amichevole tra i genitori o a garantire che la responsabilità genitoriale congiunta sia esercitata in modo adeguato al minore.

 

Articolo 297d del Codice civile svizzero (CC) - Modifica del contratto

1Se i genitori concordano su una modifica dell'accordo giuridicamente vincolante riguardante l'organizzazione della responsabilità genitoriale, ne danno comunicazione all'autorità competente.

2Se un cambiamento significativo nelle circostanze della vita dei genitori o del figlio rende necessaria una modifica dell'accordo e i genitori non riescono a raggiungere un accordo, si applicano di conseguenza le disposizioni relative all'obbligo di partecipare al procedimento di mediazione e alla competenza del tribunale.

3Se un genitore viola ripetutamente o gravemente un accordo giuridicamente vincolante, il tribunale può, su richiesta, modificarlo in modo da tutelare l'interesse superiore a lungo termine del minore. Nel farlo, terrà debitamente conto del punto di vista del minore.

4Se uno dei genitori muore o non è più in grado di crescere il figlio, la responsabilità genitoriale passa all'altro genitore, a meno che non vi siano gravi motivi contrari.

 

Articolo 298 del Codice civile svizzero (CC) - Decisioni per il figlio

1Il genitore presso cui vive il bambino può prendere autonomamente decisioni quotidiane e urgenti per conto del bambino.

2Le decisioni importanti per il bambino devono essere prese congiuntamente da entrambi i genitori.

3I genitori tengono conto degli interessi del bambino e tengono conto dei suoi desideri in base alla sua età.

4In caso di disaccordo tra i genitori, si applicano di conseguenza le disposizioni relative all'obbligo di partecipare al procedimento di mediazione e alla competenza del tribunale.

 

Articolo 218 del Codice Penale: Lesione dei rapporti con l'altro genitore

1Chiunque compromette il rapporto tra il minore e l'altro genitore o rende più difficile il compito dell'educatore sarà punito, su richiesta, con la reclusione fino a tre anni o con una multa.

 

Articoli da personalizzare

Art. 256.1 Codice civile svizzero (ZGB) Contestazione della paternità
(integrato)
3. da chiunque possa dimostrare in modo credibile di aver avuto rapporti sessuali con la madre tra il 180° e il 300° giorno prima del parto.

 

Art. 256c.1 CC Termine per la proposizione dell'azione giudiziaria

Il marito o il presunto padre deve presentare la causa entro un anno dal momento in cui viene a conoscenza della nascita o del fatto che non è il padre o che una terza persona ha avuto rapporti sessuali con la madre al momento del concepimento.

 

Articolo 275a del Codice civile svizzero (CC) - Obbligo di informazione

1I genitori devono informarsi a vicenda tempestivamente di qualsiasi evento importante per il bambino.2 Possono ottenere informazioni sulle condizioni e sullo sviluppo del bambino da terze parti coinvolte nella sua cura, come insegnanti o medici.

 

Articolo 310 comma 3 del Codice civile svizzero (CC): Cessazione dell'autorità parentale

3Se vengono meno i motivi che hanno portato all'allontanamento del minore dai genitori, il minore deve essere restituito ai genitori, a meno che non vi siano gravi motivi contrari.

 

Articolo 311 comma 4 del Codice civile svizzero (CC): revoca della responsabilità genitoriale

4Se vengono meno i motivi che hanno portato alla revoca della responsabilità genitoriale, questa deve essere reintegrata nei confronti dei genitori interessati.

 

Articolo 220 del Codice penale (StGB) - Violazione degli obblighi di assistenza

1Chiunque, senza giustificato motivo, rifiuta o impedisce all'altro genitore (o a una persona designata dalle autorità o dai tribunali per esercitare la responsabilità del figlio) di svolgere i propri doveri di cura nei confronti del figlio, o aiuta e favorisce tali azioni, è punito, su richiesta, con la reclusione fino a tre anni o con una multa.

 

Versione 3.2 / 19.4.09